L'INAIL, con nota n. 8476 del 7 novembre 2011, risponde ai numerosi quesiti relativi al riconoscimento o meno dell'indennizzo per infortunio in itinere avvenuto mediante l'utilizzo del mezzo privato (bicicletta). Si legge nella nota che "con riferimento all'indennizzabilità di infortuni in itinere
occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico." Ne consegue che quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. Quando invece tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico la suddetta ratio non ricorre essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato. Con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, l'INPS precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell'inquinamento
ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio; l'Istituto osserva che ai fini di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo. In conclusione l'utilizzo della bici viene tutelato anche quando non c'è una reale necessità, e quindi anche quando il tragitto è coperto dai mezzi pubblici, purché avvenga su piste ciclabili o strade protette; in caso contrario, ossia quando il ciclista si immette in strade non tutelate e quindi aperte al traffico, bisogna valutare se l'utilizzo era realmente necessario.

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