Il Consiglio dei Ministri dello scorso 7 aprile ha varato una serie di modifiche alla disciplina vigente, in tema di congedi parentali, assistenza e permessi. Le norme prevedono quanto segue: il lavoratore dipendente, che intenda assistere una persona con handicap grave e residente in un comune distante almeno 150 km dalla sua residenza, dovrà esibire titoli di viaggio o altra idonea documentazione, a provare il tragitto tra la sua abitazione in cui risiede e il luogo in cui vive la persona assistita. Per le lavoratrici, che subiscono l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180esimo giorno dalla data di inizio gestazione, è prevista la possibilità di richiedere il ritorno in servizio anticipato, rispetto ai tempi previsti dalla disciplina vigente. Quanto ai congedi parentali
, si prevede che per ogni minore con handicap grave, il padre lavoratore o la madre lavoratrice ha diritto al congedo per un periodo massimo di tre anni, da usufruire entro i primi otto anni di vita del minore, a patto che questi non sia ospitato presso strutture specializzate. Infine, è possibile assistere un coniuge o un parente o un affine, entro il primo o secondo grado di parentela, solo se il coniuge o il genitore di questi abbiano compiuto il 65esimo anno di età o siano affetti da patologie gravi o invalidanti o siano deceduti.
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