Luisa Foti |

Cassazione: Consob condannata a risarcire 130 risparmiatori

Con la sentenza n. 6681/2011 la Cassazione, terza sezione civile ha condannato al risarcimento del danno la Consob, Commissione Nazionale Società e Borsa, in favore di 130 risparmiatori. Secondo i giudici di Piazza Cavour, la Consob non è soltanto un'autorità indipendente il cui compito si esaurisce nella vigilanza del mercato dei valori ma è un soggetto che, sulla base del principio del “neminem laedere”, è tenuta alla tutela dei risparmiatori, pena il risarcimento del danno, come avvenuto nel caso di specie. In particolare, la Consob è stata condannato a risarcire 130 risparmiatori “per la perdita totale degli investimenti effettuati su sollecitazione della Società servizi finanziari amministrativi dal luglio 1990 e fino al novembre 1992, e della Sfa commissionaria dal marzo 1990 al maggio 1992”. rigettando il ricorso dalla Consob, i giudici hanno chiarito che “l'attività della pubblica amministrazione, e in particolare della Consob, ente pubblico di garanzia, di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 della Costituzione in correlazione con l'art. 47 prima parte della Costituzione”.

Altre informaizoni sulla sentenza n. 6681/2011

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione chiarisce ancora che "la Consob e' tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 Cc. atteso che tali principi di garanzia si pongono limiti esterni alla sua attivita' discrezionale, ancorche' il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario". La Cassazione chiarisce inoltre che "l'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del Codice civile anche per quanto riguarda la cosiddetta imputabilita' soggettiva, la causalita', l'evento di danno e la sua quantificazione". A nulla, dunque, e' servita la difesa della Consob in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Roma del 17 novembre 2007 nella quale si e' contestata l'imputazione di negligenza. Sul punto la Cassazione, definendo la critica della Consob "strumentale" ha ricordato che la norma ha accresciuto i poteri della Consob che "non e' soltanto organo di vigilanza del mercato dei valori, ma e' anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato". Per effetto della bocciatura del ricorso, la Consob dovra' sborsare anche 15 mila euro per le spese del giudizio.


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