L'art. 187 undecies del D.lgs. n. 58/1998 permette alla Consob di costituirsi parte civile e chiedere la riparazione del danno all'integrità del mercato

Abuso di informazioni privilegiate: la Consob può costituirsi parte civile

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In forza di quanto previsto dall'articolo 187 undecies del d.lgs. n. 58/1998, denominato "Testo Unico della Finanza", nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate (oltre che per quelli per i reati di manipolazione del mercato) la Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione del danno cagionato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole, degli utili illeciti.

Del resto, la Consob è un organismo al quale è affidato il compito di vigilare sul corretto svolgimento dei mercati finanziari tramite una serie specifica di poteri e che è chiamato a garantire che, su di esso, non si verifichino ripercussioni negative di altra natura (sociale, economica o giuridica).

Come si determina la condanna in favore della Consob

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La somma oggetto della condanna può essere determinata in due modi.

Se il danno può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice determina il risarcimento in base ad esso ma anche in base agli altri criteri indicati, che sono tipici di una logica punitiva: l'offensività del fatto, le qualità personali del colpevole, gli utili illeciti.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, invece, il giudice determina il risarcimento in via equitativa tenendo comunque conto degli stessi criteri sopra indicati.

Risarcimento: punitivo o compensatorio

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In entrambi i casi, il risarcimento può essere considerato sia punitivo che compensatorio.

Da un lato, può essere giudicato punitivo poiché da nessuna parte è previsto che la Consob abbia il diritto all'integrità del mercato e, quindi, mancherebbe il danno, quale elemento imprescindibile del risarcimento riparatorio.

Chi legge l'articolo in un'ottica compensatoria pone invece rilevanza sul fatto che la somma è determinata dal giudice in base al danno arrecato al mercato, all'offensività del fatto, alle qualità personali del colpevole, agli utili illeciti: si tratterebbe di criteri che possono considerarsi come conseguenze negative subite dalla Consob.

Consob come parte civile: le aporie

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L'articolo 187 undecies presenta comunque delle aporie che non sono passate inosservate: la Consob collabora con la pubblica accusa nelle indagini preliminari penali e si può costituire poi parte civile per richiedere la somma riparatoria. Tale sovrapposizione di ruoli potrebbe pregiudicare l'imparzialità del giudice penale.

Inoltre si è rilevato che l'attribuzione alla Consob di un diritto all'integrità del mercato, quale conseguenza del danno arrecato allo stesso, costituisce una sovversione del brocardo ubi ius, ibi rimedium.


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