Costituisce una grave violazione del diritto alla difesa l'omessa comunicazione da parte del cancelliere del decreto pronunciato dalla corte di appello in esito al reclamo e imposta dall'art. 22 comma 3 L.F. E' quanto si legge in un recente provvedimento della Corte di Cassazione (sez. VI, ordinanza del 20.12.2010, n. 4417/2011) che, accogliendo le doglianze di un fallito, ha revocato il fallimento, evidenziando l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel ritenere irrilevante la mancata comunicazione di detto decreto alle parti. “Se infatti la parte nella specie il debitore, è facoltizzata a segnalare al tribunale la modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento” afferma la Cassazione “è chiaro che la comunicazione della pronuncia del decreto della corte di appello e quindi la notizia della remissione degli atti al tribunale deve essere necessariamente effettuata in quanto chiaramente funzionale all'esercizio del diritto di difesa, dal momento che il decreto in questione non è ricorribile in cassazione e quindi la comunicazione non è certamente prevista ai fini dell'impugnazione, diritto che nella specie è stato irrimediabilmente pregiudicato impedendo al ricorrente di interloquire tempestivamente con il tribunale. Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15. Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
E' quanto si legge in un recente provvedimento della Corte di Cassazione (sez. VI, ordinanza del 20.12.2010, n. 4417/2011)
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