A seguito dell'ampia risonanza che ha avuto la recente sentenza della Corte di Cassazione relativa alle adozioni ai single il Palazzaccio ha precisato in una nota che "Nessun invito, sollecitazione o pretesa, nei confronti del legislatore, puo' desumersi dall'avere la Corte semplicemente affermato che, in assenza di un'apposita legge, non e' possibile al giudice accogliere una richiesta di adozione da parte di una persona singola". Nella nota si legge che "la Corte ha semplicemente svolto il proprio compito di interpretare la legge in materia di adozioni dei minori, ratificata con Legge 357 del 1967 in materia di adozioni dei minori, evidenziando che la norma in questione non e' autoapplicativa nel senso che non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere e' attribuito dalla legge nazionale". I supremi Giudici chiariscono infine che "non e' stata tratta la conclusione che la norma attribuisce al legislatore nazionale la facolta' e non l'obbligo di prevedere la possibilita' di adozione per persone singole, cosicche' perche' tale adozione possa avere luogo in Italia e' necessaria l'interposione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola".

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