La decisione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1722/2011
Nell'ambito del controllo giudiziale della legittimità del licenziamento collettivo, il giudice deve accertare la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento aziendale e i singoli provvedimenti di recesso, mentre, con riguardo alla verifica del rispetto delle regole procedurali, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale. Con tali premesse la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1722/2011, ha affermato che "ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridurre l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra la specificazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione".
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