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- omissis -SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda tratta dell'incidente stradale in cui
ha trovato la, morte C.A. che, mentre era alla guida di un ciclomotore, venne
travolta dalla vettura guidata dal B., di proprietà della soc. *** ed
assicurata dalla Fondiaria Ass.ni spa. Nei giudizi, poi riuniti, intentati dai
congiunti della vittima venne chiamato il Comune di Roma, quale proprietario
della strada, perchè si sosteneva che la vettura investitrice fosse slittata su
una macchia d'olio. Il Comune, a sua volta, chiamò in causa la soc. **,
appaltatrice del tratto stradale dove s'era verificato il sinistro.
Il
Tribunale di Roma dichiarò la colpa concorrente del B. e del Comune di Roma,
condannò dunque il B., la Soc. *** e la Fondiaria a pagare distinte somme
di danaro, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuno dei congiunti; inoltre,
condannò il Comune a manlevare le parti convenute per il 50% e condannò
la ** a manlevare il Comune di quanto avrebbe sborsato.
La Corte
d'appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha assolto da
responsabilità il Comune (posto che, all'epoca, la ** aveva in consegna
quel tratto di strada, con obbligo di manutenzione e sorveglianza) ed ha
modificato la liquidazione del danno non patrimoniale, equiparando le posizioni
dei genitori e dei fratelli della vittima (tenuto conto che questa viveva la
realtà di una famiglia "allargata" e prescindendo, dunque, dall'effettiva
convivenza).
Propongono ricorso per cassazione: N.D. (madre della vittima) a
mezzo di quattro motivi; la spa M.E. (già ** spa), a mezzo di due
motivi. Rispondono con autonomi controricorsi il Comune di Roma, la Fondiaria
SAI spa, la Tecnimont spa (incorporante la M.E. spa, già ** spa).
MOTIVI
DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335
c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
1. - I primi tre motivi
del ricorso della N. censurano la sentenza nel punto in cui, accertata l'assenza
di un effettivo pregiudizio alla salute, ha escluso che spettasse alla
ricorrente il risarcimento del danno biologico iure proprio.
I motivi sono
infondati.
La materia è stata regolata dalle fondamentali Cass. nn. 8827 e
8828 del 2003, le quali hanno affermato che il soggetto che chiede "iure
proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un
congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione
di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la
cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si
esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse
all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia
determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il
risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto
valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca
solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di
rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la
via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i
danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il
limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura
del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una
valutazione monetaria di mercato.
Ne risulta, dunque, confermata la netta
distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all'integrità
familiare. In tal ordine di idee correttamente il giudice ha escluso che spetti
alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato
(attraverso le espletate consulenze) l'assenza di un effettivo pregiudizio alla
salute. Altrettanto correttamente ha incluso nel danno non patrimoniale lo stato
di prostrazione (con tutti i suoi sintomi, quali profondo abbattimento,
disinteresse per il lavoro, tendenza all'isolamento, ecc.) derivante da un
avvenimento luttuoso ed ha provveduto a liquidare il relativo
risarcimento.
Infondato è anche il quarto motivo, nel quale la sentenza è
censurata per non aver fornito una valida indicazione in ordine al valore
attribuito ai parametri base per la liquidazione del danno morale da perdita di
prossimo congiunto e per non avere, altresì, espresso un giudizio di congruità
dell'importo liquidato al caso concreto. Infatti, premesso che la liquidazione
di siffatto risarcimento è per sua natura equitativa, occorre osservare che il
giudice ha fornito a riguardo una motivazione (cfr. pag. 6 sella sentenza)
congrua, logica e, soprattutto ricca di specifiche considerazioni concernenti il
caso concreto.
2. - Il primo motivo del ricorso della M.E.spa è
inammissibile, in quanto, invece di contenere specifiche censure alla sentenza
impugnata, si risolve in una generica protesta di violazione dei diritti di
difesa.
Altrettanto generico è il contenuto del secondo motivo, in cui la
ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia ammesso la produzione di nuovi
documenti da parte del Comune, comprovanti l'affidamento in appalto in favore
della società. A tal riguardo la sentenza correttamente spiega che, sin
dall'atto di citazione nei confronti della **, il Comune dedusse che l'impresa
aveva avuto in consegna i lavori stradali in epoca precedente al sinistro e che
il primo giudice aveva rinviato per le conclusioni senza neppure riservarsi un
esame delle richieste e della relativa documentazione:
ragion per cui la
produzione non poteva essere considerata nuova in appello, nè tardiva in primo
grado, in quanto in quella sede solo esplicativa della domanda.
3. - In
conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione, tra
tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre
2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011





