La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tornando a richiamare le note sentenze sul cd. "danno esistenziale" e ribadendo che lo stesso non costituisce un'autonoma categoria di danno dovendo tutti i danni non patrimoniali essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c. ha chiarito che tra detti danni non patrimoniali deve essere ricompreso anche quello che deriva dalla "perdita del rapporto parentale" e che se la perdita sofferta è di particolare gravità è legittimo accordare un risarcimento maggiore in ragione della giovane età della vittima e del ruolo di riferimento familiare per i figli piccoli. Le parti daneggiate avevano lamentato nel processo d'Appello l'inadeguatezza del risarcimento che gli era stato riconosciuto in primo grado in relazione al danno morale per la perdita della congiunta.
In sostanza i prossimi congiunti avevano sostenuto che "in relazione alla giovane età della comune congiunta ed alla immaturità dei figli, la sofferenza inferta" era risultata di "particolare severità" e che per questo un risarcimento di 100.000 euro concesso a ciascun danneggiato (marito e figli) doveva considerarsi inadeguato. La Corte di appello valutando l'effettiva gravità della perdita "sia per il coniuge - in relazione alla giovane età della vittima ed alla centralità del ruolo che essa veniva ad occupare nella compagine familiare in ragione della poliedricità del sue impegno di moglie, madre e lavoratrice - che per i figli, privati della madre in un'età in cui la madre costituisce la figura genitoriale di primario rilievo sotto il profilo affettivo" aveva elevato il risarcimento per "il danno morale per la perdita della congiunta" a L. 200.000.000 per il marito ed Euro 140.000.000 per ciascun figlio. Il caso finiva in Cassazione e i Supremi Giudici (Sentenza 557/2009) hanno condiviso la decisione della Corte territoriale che, secondo Piazza Cavour ha operato correttamente, "riassorbendo il danno da perdita del rapporto parentale nel danno morale, secondo un principio aderente a quanto stabilito da queste sezioni unite con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, con le quali è stato negato che il c.d. "danno esistenziale" costituisca un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali sono stati ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita del rapporto parentale".

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