Il pedone che sia stato investito da veicolo non identificato può agire per il ristoro dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada. Tale diritto sussiste se c'è la prova dell'avvenuto evento ad opera di ignoti ma non è richiesto alla vittima di tenere un comportamento "di diligenza non comune oppure di complessa attuazione finalizzato all'identificazione del responsabile". E' quanto precisa la Corte di Cassazione (Terza sezione civile, sentenza n. 745/2011) facendo notare che "l'esigibilità di un comportamento idoneo da parte del danneggiato deve essere valutata tenendo conto delle condizioni psicofisiche della vittima e delle circostanze del caso concreto". Come ricostruiscono i giudici della Corte, la vittima era stata investita da un pirata della strada che, dopo l'impatto, si era allontanato impedendo così l'identificazione. I giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sostenendo che la responsabilità del Fondo deve essere esclusa quando la mancata identificazione del veicolo responsabile sia da attribuire a dolo o colpa del danneggiato. La Corte d'Appello in particolare aveva sostenuto che dalle prove orali era emerso che l'investitore si era fermato per un pò di tempo e che erano intervenute anche altre persone cosicchè la vittima dell'incidente avrebbe avuto tutto il tempo per identificare il mezzo. La Suprema Corte che ha accolto il ricorso del pedone, ha fatto notare che nella fattispecie i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se le condizioni fisiche e psichiche della vittima per quanto gli era appena accaduto fossero tali da potergli addebitare la colpa di non aver identificato il mezzo investitore.
E' quanto precisa la Corte di Cassazione (Terza sezione civile, sentenza n. 745/2011)
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