di Valeria Zeppilli - Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo che garantisce il giusto risarcimento a tutti coloro che restano coinvolti in un sinistro cagionato da un mezzo non assicurato o non identificato.
E proprio con riferimento a un incidente di competenza del fondo di garanzia, il Tribunale di Padova ha reso un'interessante pronuncia in materia di prova necessaria per il risarcimento.
Con la sentenza numero 1537/2016, il giudice veneto ha infatti chiarito che la responsabilità di tale fondo può essere dichiarata quando la vittima sia riuscita a dimostrare, oltre ovviamente al danno, anche quale evento abbia cagionato il danno e l'attribuibilità di quest'ultimo alla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato.
A tal fine, il danneggiato può avvalersi anche di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, mentre alla vittima non è richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza.
Nel caso di specie, ad essere stato danneggiato era un ciclista che, pur dotato di giubbotto catarifrangente, veniva travolto da un'auto non identificata mentre era in sella alla sua bicicletta.
La testimonianza di alcuni presenti, oltre che la presenza di alcuni pezzi di plastica di macchina vicino all'uomo e al suo mezzo, non possono che avvalorare la ricostruzione alla base della richiesta di risarcimento danni.
Nonostante il Fondo di garanzia per le vittime della strada abbia tentato di contestare l'assenza di prova, anche asserendo che i pezzi di plastica erano stati rinvenuti lontano dal velocipede, le pretese risarcitorie dell'uomo, perpetrate dopo la sua morte dai suoi aventi diritto, vanno accolte.
E il Fondo deve pagare.