Distinti e separati giudizi per richiedere il risarcimento dei danni, patiti da un unico soggetto, PATRIMONIALI e NON PATRIMONIALI? Lo sconsiglio. Infatti, tendenzialmente la regola, che ebbe anche l'autorevole avallo del Prof. CONSOLO, prevede che si proceda alla liquidazione del danno in un complessivo contesto, senza spezzettamenti, senza frammentazioni. Insomma, in un unico processo civile per un'unità inscindibile, senza possibilità di degradare componenti plurime ad autonome entità elementari. Senza possibilità di parcellizzare perché un credito unitario non si può frammentare senza valido motivo. Ora agire in tal modo si rivela anche in contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, oggi costituzionalizzata. Configura, inoltre, un ab-uso degli strumenti processuali.
In evidente antinomia rispetto alla ragionevole durata del processo si presenta un classico della prassi dei Palazzi di Giustizia: l'introduzione della causa pilota, magari di valore assai modesto, che attiene ai soli danni materiali: il Signor Muto Ciarlieri (un ossimoro) promuove avanti al GdP di Cingoli (ho prescelto per l'esempio un Ufficio marginale, ora coperto da una spessa coltre di ghiaccio siberiano, con lupi affamati di ronda nei paraggi, per deposito di atti rivolgersi al CAI) un processo civile per conseguire la refusione del danno auto risentito in occasione di un sinistro stradale in cui nel contempo ha riportato anche lesioni personali. Unitario, quindi, il diritto a vedersi risarcito il danno. Del resto, sino ad una decina d'anni fa era considerato pacifico il principio della INFRAZIONABILITA' o INSCINDIBILITA' del giudizio di liquidazione del danno. Io stesso sollevai molte volte, talvolta con successo, la relativa eccezione che solevo definire di 'non scissione'. L'attore indica come responsabile dell'incidente il Signor Ciccio Magri (alè) garantito per la rca con la Compagnia Ottima Pagatrice Mutua Dispensatrice Munifica (mavalà), per brevità OPMDM. Riferisce ch'è stato tamponato dal Magri mentre si trovava fermo in colonna per rallentamento viario. Descrive le lesioni che ha risentito nell'occorso; riferisce che l'autovettura di sua proprietà
è stata riparata ed è stata pure già emessa regolare fattura dall'Officina "La Premiata Riciclatrice di Pezzi Sfasciati" per €1.620,01. Consistenti sono i disagi che - stando a quanto deduce in citazione il Ciarlieri - sono derivati alla famiglia ed all'attore in particolare a seguito dell'indisponibilità dell'autovettura durante i lavori di riparazione e sostituzione, tant'è che ha pure noleggiato un veicolo sostitutivo presso l'Avis di Macerata, che ha emesso conseguente fattura per €600,00. Nulla ha corrisposto la Compagnia assicurativa OPMDM, benché diffidata con la monitoria con cui è stato lasciato decorrere il pertinente spatium deliberandi. L'attore conclude richiedendo al GdP di Cingoli di condannare entrambi i convenuti, in linea solidale, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali subìti, diretti ed indiretti, che allo stato quantifica in €2.250,01, oltre alla refusione delle spese sostenute.
Con vittoria di spese e funzioni di lite. La Cassazione, con inedita sentenza del lontano 15 settembre 1975, aveva negato l'ammissibilità di una siffatta prassi, assai diffusa. La medesima Corte aveva poi mutato radicalmente orientamento reputando in linea di principio ammissibile richiedere SEPARATAMENTE risarcimento del danno alle COSE ed alle PERSONE, purché l'attore facesse ESPRESSA RISERVA di domandare in altra occasione i residui ed ulteriori danni, indicati in modo analitico, e sempre che il convenuto non avesse invocato in linea riconvenzionale che l'accertamento si estendesse a TUTTI i danni causati dall'incidente fonte di pregiudizi multipli, provocando in tal modo il giudizio UNITARIO. Tale SPEZZATINO, a mio modesto modo di vedere, non è più possibile per le ragioni che esporremo in dettaglio nella seconda parte che Studio Cataldi pubblicherà al più presto. Ricordiamo che, nell'esempio ideato, l'azione è stata sporta senza alcuna riserva, talché comprende in linea teorica tutto il diritto di credito esercitabile. Eppure le Sezioni Unite n°108 del 2000 affermarono l'esatto contrario: "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'Ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni". No, le cose non stanno così! In via prioritaria sarà proficuo specificare che mentre la tematica di cui stiamo discettando discende da FATTO ILLECITO, l'esemplificazione nasce da giurisprudenza relativa al creditore CONTRATTUALE, ma, a mio sommesso orientamento, vale a mo' di principio di carattere generale. Ordunque, muovendo dalle erronee espressioni delle Sezioni Unite del 2000, il principio corretto applicabile nei Palazzi di Giustizia è l'esatto contrario: l'interesse del creditore (tipico il caso della pluralità di richieste di emissione di decreti ingiuntivi a fronte di un credito unitario) non è affatto meritevole di tutela in spregio alla posizione del convenuto, essa sì da tutelare. Nel frattempo potrete dire la Vostra sul tema fruendo del pratico form situato qui in calce. Le mie teorizzazioni sono ovviamente APERTE ad ogni contributo e NON sono IDEOLOGICHE, nel senso pratico che affermarle o smentirle mi lascia indifferente, mosso come sono soltanto dalla passione per la procedura, ch'è un congegno da mettere in funzione. La partenza del ragionamento è comunque che lo STESSO soggetto abbia risentito danni plurimi: può azionarli separatamente?
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta


Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
Rubrica Diritti e Parole di Paolo Storani   Diritti e Parole
   Paolo Storani
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: