Sono nulle le dimissioni dell'impiegato depresso, di conseguenza deve essere reintegrato nel posto di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso di una filiale pugliese del Monte dei Paschi di Siena, che si era opposto alla reintegrazione dell'impiegato Raffaele D. A., licenziatosi in un periodo di profonda depressione. Secondo la Banca, il dipendente aveva preso la decisione in maniera del tutto volontaria, quindi non doveva essere riammesso. Per la Cassazione, invece, non hanno alcuna validità le dimissioni di una persona che soffre di esaurimento nervoso perché il perturbamento psichico, anche transitorio, incide sulle facoltà intellettive del soggetto in modo da impedire una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una volontà cosciente'.
Sono nulle le dimissioni dell'impiegato depresso, di conseguenza deve essere reintegrato nel posto di lavoro. Lo ha stabilito la Cassazione
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