È punibile con la reclusione il comportamento del contribuente che non versa l'Iva e che prolunga tale comportamento oltre il 27 dicembre dell'anno successivo a quello a cui ci si riferisce. È questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre scorso. La Corte ha infatti spiegato che “il comportamento del soggetto che non versa l'Iva dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è equiparato a quello del sostituto che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, e sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni. Per la consumazione del reato – ha chiarito la Corte - non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento”.
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