Il Tribunale Civile di Macerata, con decisione n.975 del 21 ott '10 consultabile in ALLEGATO, respinge nel merito l'opposizione all'ingiunzione instaurata dall'ingiunto-attore opponente, ma supera agilmente l'eccezione afferente l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio in relazione all'obiter dictum delle Sezioni Unite n.19246/'10. E' la questione imperante del momento sull'opposizione monitoria tardivamente iscritta secondo il nuovo orientamento scattato il 9 set '10: la parte che abbia fatto assegnamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme che regolano il giudizio non può risponderne in caso di inopinato mutamento (OVERRULING). In ultima analisi, io sarei portato ad aderire, per quel niente che può valere la mia opinione, alla tesi della rimessione in termini, esclusa dalla peraltro ricca e documentata pronuncia del Magistrato del Tribunale maceratese; vi è stata anche occasione di discuterne una decina di giorni fa con il Dott. Marco ROSSETTI dell'Ufficio Massimario della Cassazione, che pure propende per il medesimo, lineare istituto della RIMESSIONE IN TERMINI (beninteso, va sempre richiesta con apposita ISTANZA: non è pronunciabile dal giudice ex officio). E' pur vero che, per adoperare le espressioni del Dott. Giuseppe BUFFONE del Tribunale di Varese "la rimessione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali ...svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole"; nel novero delle ultime decisioni in ordine di tempo, va registrata, per completezza espositiva, anche l'originale impalcatura ermeneutica tracciata dal Dott. Luigi LEVITA, Magistrato colto (Autore assai apprezzato, dedito anche alla didattica) e prolifico in servizio presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che con la pronuncia di data 20 ott '10 "ritiene che i primi orientamenti di merito (cfr. Tribunale Velletri, 18 ott '10; Tribunale Padova, 14 ott '10; Trib. Torino, 11 ott '10), nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l'istituto della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c., giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l'area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria "sanatoria"; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto, pur sempre racchiuso nell'ambito delle norme concernenti l'istruzione della causa e non estensibile oltre i confini suoi propri, nemmeno mediante il richiamo ai canoni sovranazionali e costituzionali del "giusto processo". Ad ogni modo, conclude il Dott. LEVITA che "tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte - piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione - debba essere considerata come aver agito CORRETTAMENTE, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l'overruling e l'affidamento incolpevole del litigante (in termini, Trib. Varese, 8 ott '10)". In effetti, debbo ammettere che la costruzione del Dott. LEVITA è intimamente coerente. La questione processuale è oggi tanto in voga ma io, addirittura, non l'ho neppure sollevata in giudizio quando avrebbe fatto comodo al mio cliente. Le vittorie di Pirro o alla Mago Silvan non m'interessano. Temo anzi che il processo si trasformi in un'ordalia incomprensibile in cui o sei il Polpo Paul (ieri purtroppo deceduto nell'acquario marino di Oberhausen) o non conti niente. Orbene, in ALLEGATO è consultabile la parte che presentemente rileva del provvedimento decisorio del Tribunale di Macerata in persona del Giudice Monocratico Dott. Giuseppe BARBATO, Magistrato esperto ed infaticabile che per tanti anni è stato adibito alla Sezione Civile della Sede Distaccata di Civitanova Marche: il Dott. Barbato aderisce opportunamente alla tesi salvifica dell'opposizione ad ingiunzione, pur non iscritta a ruolo nel termine dimidiato di cinque giorni. Il Monocratico, nel pronunciare nelle forme dell'Art. 281-sexies c.p.c., esclude la retroattività del pronunciamento delle Sezioni Unite con ciò seguendo la linea giurisprudenziale 'morbida' che sta saggiamente prevalendo, sempre in attesa della auspicata 'leggina' in tema, invocata a gran voce anche dal Consiglio Nazionale Forense (complimenti per la riconferma al Presidente Guido ALPA). Non mancherà occasione di riparlarne per maggiori approfondimenti. Ma sempre senza passione: la faccenda è sì oltremodo fastidiosa, talora nociva, ma non è, a mio sommesso avviso, interessante. Io debbo aggiornarmi, ma non posso trasformarmi in oracolo; non posso stare nella testa di giudici che un bel giorno decidono di stravolgere una montagna di precedenti giurisprudenziali (se non erro vi era un unico precedente conforme degli Anni '50) senza che prima se ne ravvisasse alcun valido motivo. Senza che se ne fosse avvertita la benché minima esigenza neppure in senso lato. Pertanto, occorre distinguere tra aspetti sostanziali ed aspetti processuali-strumentali; se io avvocato richiedo ancora il danno esistenziale pur conscio dell'univoco decisum delle Sezioni Unite di San Martino 2008, sono egualmente un legale avveduto e previdente stante l'andamento carsico della giurisprudenza; io esporrò al mio giudice: guarda, che sono ben avvertito su quale sia l'attuale orientamento, ma non lo condivido per le ragioni che poi nell'atto indicherò per confidare in un revirement; ma questo è diritto sostanziale. Questa è l'esercitazione che sempre facciamo quando stiliamo un ricorso per cassazione. Se, invece, in procedura civile vado a costituirmi in giudizio da convenuto ...ventitrè giorni prima della prima udienza o è perché sono scaramantico (il ventitrè porta fortuna non diciamo, per finezza, in relazione a quale parte del corpo) o non esiste alcun valido e razionale motivo per farlo con tre giorni d'anticipo rispetto al termine di rito, a meno che non sia di passaggio per quella Cancelleria! Checché ne dirà in futuro il Collegio Esteso delle Sezioni Unite. Io ritengo che le cause (di opposizione ad ingiunzione nella fattispecie) non siano propriamente dei files da gettare nel cestino del desktop per poi schiacciare la funzione 'elimina'. Questa è la riforma della Giustizia? a ciò aspiriamo per la deflazione del contenzione?! Attenzione: dopo c'è solo il caos. E vincere le cause come alla roulette non penso convenga a qualcuno. Come diceva Oscar Wilde "bisogna sempre giocare onestamente quando si hanno le carte vincenti". Le carte vincenti del nostro dizionario tecnico-giuridico equivalgono a valide argomentazioni, che giudice monocratico o corte collegiale possono condividere o disattendere. Come al solito il form è a Vostra disposizione per annotazioni, commenti e quant'altro.
Vedi allegato
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta


Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
Rubrica Diritti e Parole di Paolo Storani   Diritti e Parole
   Paolo Storani
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: