La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. N. 2418/2003) ha stabilito che le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa possono essere concesse anche a chi già possiede un alloggio nel comune di residenza e che, per necessità di lavoro, ne acquista un'altra in un comune diverso.
Con questa motivazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto un ricorso proposto dal Ministero delle Finanze che non voleva concedere lo sconto fiscale a una donna che per lavoro aveva acquistato una casa nella città in cui esercitava l'attività lavorativa pur avendone un'altra di proprietà nel luogo di residenza.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti osservato che non sussistono valide ragioni per escludere il diritto di una persona "a procurarsi una confacente abitazione principale in regime tributario agevolato" nel luogo in cui svolge attività lavorativa.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente
- Opposizione ad archiviazione e ricusazione del giudice ex art. 409 comma 2 c..p.p.




