Per puro caso mi stavo rigirando tra le mani la pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Di Nanni, n°15404 del 28 giugno 2010 e nel frattempo ripensavo al giorno del novembre di un paio di anni fa quando ebbi la fortuna, alla Camera dei Deputati, di 'godermi' con pienezza, senza l'assillo di tempi sempre esigui in rapporto all'intensità delle tematiche, il Dott. Bruno Spagna Musso. Diamo a Cesare quel ch'è di Cesare, il merito fu dell'Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma della LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo che si occupa da tanto tempo e con quale impegno dell'Osservatorio Vittime dei Sinistri ed anche gli interventi del Dott. Giacomo Travaglino e dell'Avv. Francesco Bilotta furono molto belli al pari dell'analitica disamina, carica di autentico pathos, dell'Amico Avv. Luigi Viola. Del Dott. Spagna Musso avevo già seguito altri interventi ed avevo studiato moltissime, sontuose sentenze, alcune a buon diritto storiche per il progresso della cultura giuridica del nostro Paese (tipo quella estiva n°16236 del 9 luglio 2010 sul giornalismo d'inchiesta - Presidente Mario Rosario Morelli: «Viene in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività d'informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite»; ancora «lo stesso legislatore ordinario - evidenzia l'Estensore - ha riconosciuto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione», «rientra nel legittimo esercizio del DIRITTO DI CRONACA definire scandalosi e sconcertanti i risultati dell'inchiesta svolta, finalizzata a correttamente e compiutamente informare la pubblica opinione mediante l'uso di un linguaggio ritenuto non oltraggioso ma in linea con i fatti narrati»). E così mi accingevo a scrivere alcune sobrie noterelle sulla sentenza
n°15404, sempre opera del Dott. Spagna Musso. L'argomento è la PROCURA speciale ex Art. 365 c.p.c. che deve essere conferita al difensore iscritto nell'apposito Albo in epoca ANTERIORE alla notificazione del ricorso o del controricorso, investendo espressamente il patrocinatore del potere di impugnazione avverso un determinato provvedimento. Tale procura non può essere apposta su atti diversi dal ricorso o controricorso stante la tassatività del disposto dell'Art. 83, comma terzo, c.p.c. Difetta, infatti, il difensore di idonea e valida procura speciale per il giudizio in sede di legittimità, non potendo certo ritenersi ritualmente conferita a tal fine, la "procura
speciale stesa in margine al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado", così come testualmente riportato nell'intestazione dello stesso ricorso in esame, come pure statuito dagli Ermellini di Piazza Cavour (tra le altre, n°14749/2007). Ma vuol dire che tratterò della sentenza in altra, imminente occasione, in cui cennerò anche all'altra di luglio, che mi appare autenticamente rivoluzionaria eppur passata pressoché sotto silenzio, sulle connotazioni del giornalismo d'inchiesta: i gangli vitali di una democrazia. Quel che ora mi preme è riferirVi una notizia or ora giuntami unitamente ad una cortesissima richiesta di presentazione che, onorato, accolgo. Autore, docente e Magistrato di razza della Corte di Cassazione, il Consigliere Dott. Spagna Musso il 22 OTTOBRE 2010, con inizio lavori alle h.14:30 e termine alle h.18:30, terrà in Roma un seminario pratico mirato per noi avvocati, ahinoi sempre alle prese con lo spauracchio dell'inammissibilità del ricorso in cassazione. Sarà bene annotare in agenda tale evento, di taglio pratico e snello, raro ed altamente formativo, che si svolgerà nel funzionale contesto del Centro Congressi Cavour, in Via Cavour, n°50/a, a quattro passi dalla Stazione Termini, al punto che sconsiglio taxi o mezzi. In sostanza, i protagonisti della conferenza saremo noi; aleggeranno sullo sfondo le nostre perplessità, i nostri dubbi amletici sull'impugnabilità delle sentenze, l'Art. 360 c.p.c. (i MOTIVI) e l'Art. 111 della Costituzione, la ricorribilità dei provvedimenti a contenuto non decisorio, il FILTRO, la nuova disciplina dell'Art. 360-bis c.p.c. e quant'altro. Ampio spazio verrà riservato ai quesiti dell'uditorio. Stante lo spessore intellettuale e la qualità del Relatore, la parte più coinvolgente sarà, però, quella che concernerà le tecniche di redazione del ricorso, del controricorso e del ricorso incidentale e le questioni multiple su deposito, notifica e costituzione in giudizio, memorie ex Art. 378 c.p.c. e preclusioni. Oggetto di esposizione sarà, infine, la discussione in pubblica udienza. Ed ancora, verranno illustrati il concetto di autosufficienza del ricorso e l'abrogazione, a far data dal 4 luglio 2009, dell'Art. 366-bis c.p.c. in tema di QUESITI. Pleonastico rimarcare a quale aggiornata casistica giurisprudenziale potrà riferirsi il Dott. Spagna Musso, che così alacremente contribuisce a creare. Orbene, al costo di €100,00+IVA, Vi attendiamo tutti per un'occasione da non mancare, valida per i crediti (saranno ovviamente quattro) obbligatori (è stata ovviamente già inoltrata richiesta di accredito al competente Organo). Chi ambisse ad ottenere ulteriori informazioni, la locandina completa dei vari argomenti trattati ed il modulo di adesione, può rivolgersi a Valor S.r.l., Via del Castellano, n°58, Ancona - tel. 071/2806862, fax 071/9750138, mail info@valoronline.it presso cui troverete gentilezza e serietà. Talché la parola di oggi è RICORSO PER CASSAZIONE e chi volesse segnalarci sentenze a suo avviso sesquipedali o comunque anomale, vissute sulla propria pelle od anche soltanto lette su riviste, il taccuino bianco qui sotto è a sua disposizione e noi siamo massimamente propensi all'ascolto.
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