Non può essere iscritto all'albo speciale, l'avvocato di un ufficio legale di un istituto di credito che svolga anche mansioni gestionali. È questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 19547 depositata il 15 settembre scorso. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla sentenza di legittimità, ad un avvocato dell'ufficio legale di un istituto di credito, dopo il trasferimento in una nuova filiale dell'istituto, gli erano state affidate, oltre alle ordinarie mansioni connesse all'ufficio legale, anche mansioni gestionali. Con una delibera, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in seguito alla sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art.3, comma 4, lettera b), del r.d.l. n. 1578 del 1933, aveva quindi disposto la cancellazione dell'avvocato dall'albo speciale. Anche il Consiglio Nazionale Forense respingeva il ricorso dell'Avvocato in quanto, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena, erano venuti meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva previsti dalla norma citata. Pertanto l'avvocato proponeva ricorso per la Cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense (decisione n. 112/2009). Sul ricorso proposto dall'avvocato, la Corte di Cassazione, citando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte (n. 7084 del 23 giugno 1995) ha ribadito quanto già affermato dal Consiglio Nazionale Forense, spiegando che la condizione per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede il requisito della “esclusività” che deve essere “accertata - si legge dalla motivazione della sentenza - con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa”.
È questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 19547/2010
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