Avv. Roberto Cataldi |

Carceri: Cassazione, trattamenti più umani nei confronti dei detenuti

La Cassazione ricorda che non sono ammessi trattamenti contrari al senso di umanità nei confronti dei datenuti e invita a non infliggere che superano l'umana tollerabilità, soprattutto a coloro che si trovano "in condizioni di salute non perfette". Il monito arriva dalla prima sezione penale che ricorda come una sofferenza aggiuntiva e' inevitabile ogni qualvolta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute. Ma tale sofferenza puo' assumere rilievo s si appalesa presumibilmente "di entita' tale da superare i limiti della umana tollerabilita'". Sulla scorta di questo principio la Corte (sentenza n.30511/2010) ha accolto il ricorso di un detenuto che doveva scontare una pena di 5 anni di reclusione. L'uomo si era visto negare il differimento della pena che aveva chiesto in vista di un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un cancro al cervello. Il Tribunale di sorveglianza aveva detto no ai domiciliari ed aveva affermato che "il regime di detenzione non era incompatibile con la patologia" e che "il reato in espiazione impediva l'uscita dal carcere del detenuto". Il caso è finito in Cassazione che ha dato ragione al detenuto che aveva rivendicato il "diritto alla salute costituzionalmente garantito" chiedendo un trattamento detentivo "piu' umano".

Altre informazioni su questa sentenza

La Cassazione accogliendo il ricorso ha ricordato che "il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemnte dalla compatibilita' o meno dell'infermita' con la possibilita' di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso dell'umanita'" previsti dagli articoli 32 e 27 della Costituzione. Secondo la Cassazione i trattamenti contrari al senso dell'umanita' ricorrono ad esempio quando "nonostante la fruibilita' di adeguate cure anche in stato di detenzione le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla privazione dello stato di liberta' in se e per se considerata in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i principi costituzionali". Quanto al caso in questione, la suprema Corte ricorda che negare il differimento della pena a questo detenuto potrebbe creare una "sofferenza aggiuntiva indotta dalla carcerazione capace di spingersi ai limiti della ragionevole tollerabilita'".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi