Il fondo di Garanzia dell'Inps è tenuto a pagare il TFR al lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro anche se quest'ultimo non può essere dichiarato fallito perchè ha cessato l'attività da oltre un anno.
In tal caso - spiega la Corte (Sentenza n.17740 /2010) - opera la disposizione dell'art. 2, quinto comma della legge n. 297 del 1982 secondo cui "il soggetto obbligato al pagamento è l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva".
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