La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito
"non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.".
La norma
che tratta dei "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" prevede tra le altre cose il dovere reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
Secondo la Corte (sentenza n. 16614/2010) per motivare l'addebito è necessario accertare se tale violazione, "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale".
Il problema duque, ancora una volta, è quello di identificare cosa ha realmente deteminato la crisi coniugale, crisi che potebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza - scrive la Corte - "è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".
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