Le dichiarazioni rese in un altro giudizio sono liberamente apprezzabili dal giudice, cosi la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 17097 del 2010, ha respinto il ricorso presentato da una impresa napoletana nei confronti della propria dipendente che aveva impugnato il proprio licenziamento. La donna era stata responsabile della cancellazione di importanti file aziendali. Circostanza che non è parsa sufficiente a giustificarne il licenziamento. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice licenziata dalla società nel giudizio penale non passano avere valore di piena prova in quanto la "confessione" non era stata resa nell'ambito del giudizio civile né alla controparte. Le stesse conclusioni valgono nel caso in cui, in un procedimento penale, la persona incolpata ha ammesso di averli fatti sparire dal momento che le dichiarazioni rese in un altro processo sono liberamente apprezzabili dal giudice.
Le dichiarazioni rese in un altro giudizio sono liberamente apprezzabili dal giudice, cosi la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 17097 del 2010
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