Con la Sentenza n. 29001 del 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è il Direttore dell'istituto penitenziario a decidere sulla limitazione della ricezione della corrispondenza e della posta per i detenuti. La Suprema Corte, respingendo il ricorso proposto da un detenuto contro l'ordinanza di un Tribunale in merito alla limitazione della ricezione di giornali, ha in merito precisato che “solo il Direttore del carcere, a stretto contatto con la gestione dello stabilimento, può conoscere delle esigenze di sicurezza che consiglino di sottoporre a controllo la corrispondenza non consentendo l'acquisto della stampa”. Inoltre, secondo quanto si legge dalla motivazione della sentenza, “il legislatore, avendo abrogato il comma sesto dell'art. 18 L. 26 luglio 1975, n. 354, che regolava il riferimento al visto sulla corrispondenza, ha inteso differenziare gli istituti dei colloqui dal visto, che resta regolamentato solo dall'art. 18 ter L. 26 luglio 1975, n. 354 che prevede una competenza propositiva di ambedue gli organi il PM e il Direttore dell'Istituto penitenziario. Tale volontà del legislatore non è superabile in nome di esigenze di uniformità di trattamento, ove si consideri che volontariamente è stata operata la scelta di differenziazione degli istituti e che, oltretutto, la diversità di trattamento ha una sua logica ben precisa”. La Corte ha poi concluso sottolineando che, “l'appartenenza a una cosca mafiosa è fonte, nel nostro ordinamento, di restrizioni e divieti anche severi e prolungati che ne legittimano l'applicazione per la gravita intrinseca che tale legame ha in punto di pericolosità e allarme sociali.
Con la Sentenza n. 29001 del 23 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che è il Direttore dell'istituto penitenziario a decidere sulla limitazione della ricezione della corrispondenza e della posta per i detenuti
Articoli correlati
-
23-04-2002
Nuove norme per il controllo della corrispondenza dei detenuti
Il Consiglio dei Ministri ha varato la proposta di riforma dell'Ordinamento Penitenziario in materia di controllo della corrispondenza dei detenuti -
18-11-2024
Detenuti al 41-bis: censura corrispondenza da motivare
Per la Cassazione, lo strumento ordinario è il visto di censura che per essere superato da misura più afflittiva va motivato -
29-05-2019
Carcere duro: esclusa la videoconferenza per i colloqui con i familiari
Per la Cassazione, il magistrato di sorveglianza non può concedere colloqui in videoconferenza con i familiari per i detenuti sottoposti al 41-bis -
25-07-2017
Consulta: legittimo il divieto di scambio libri e riviste a detenuti 41-bis
Tali disposizioni non incidono sull'esercizio dei diritti costituzionali ma sulle modalità attraverso le quali questi diritti sono esercitati -
23-09-2024
Niente Tv per il detenuto pericoloso
La Cassazione conferma l'inibizione dell'uso del televisore e del fornellino per il detenuto pericoloso
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
