Ancora una volta la Consulta ha ritenuto che non contrasti con il dettato Costituzionale il divieto di matrimoni omosessuali. La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 276 del 22 luglio 2010,ha ritenuto di non poter accogliere il la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Firenze con riferimento degli artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso rispetto agli art. 2, 3 e 29 della Costituzione
. La richiamandosi all'art. 12 delle disp. prel. al c.c ha precisato che la legge impone d'interpretare le norme senza stravolgere il significato delle parole attraverso le quali si manifesta l'intenzione del legislatore e, non v'è dubbio, secondo la Consulta che nella lingua italiana, riportandosi alla definizione del Dizionario Devoto-Oli il matrimonio venga inteso come il "rapporto di convivenza dell'uomo e della donna in accordo con la prassi civile ed eventualmente religiosa, diretta a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia" Richiamandosi così alla nota sentenza n. 138 la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, degli articoli in esame, in riferimento all'articolo 2 Cost e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Cost. .

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