La Corte costituzionale con sentenza 61/2006 pur ribadendo che l'attuale sistema di attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi è il "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna", ha tuttavia dichiarato inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione. Ciò in considerazione della eterogeneità delle soluzioni prospettabili in alternativa al censurato regime, e “del vuoto di regole che la caducazione dello stesso determinerebbe”.
E' per questi motivi che la Corte ha ritenuto non ipotizzabile - come adombrato nella ordinanza di rimessione – "nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandasse ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia".
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