La Cassazione, con sentenza 14 giugno 2010, n. 14212, ha stabilito che la corrispondenza fra i fatti contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento consente di garantire la tutela del lavoratore, tuttavia non si possono escludere modificazioni dei fatti contestati quando non configurano una diversa e più grave ipotesi di illecito e consentono comunque la difesa del lavoratore.
Cassazione, sentenza 14 giugno 2010, n. 14212
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28-09-2016
Cassazione: no al licenziamento del lavoratore che ha un brutto carattere
Il temperamento litigioso e maleducato è privo di intrinseca rilevanza giuridica e il licenziamento deve ritenersi illegittimo -
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