La Cassazione, con ordinanza del 17 giugno 2010, n. 14652 ha stabilito che il professionista che effettua pubblicità sanitaria della propria professione di medico chirurgo e del proprio studio medico privato apponendo all'esterno dell'edificio, in assenza della specifica autorizzazione della competente autorità, una targa muraria riportante i dati inerenti la professione sanitaria e l'orario di apertura dello studio medico, commette sia illecito amministrativo sia illecito disciplinare
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta





