Il TAR Lombardia, con sentenza 12 maggio 2010, n. 1464, ha stabilito che il discrimine tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell'ambito oggettivo della disciplina dell'accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in essere nell'esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli privatistici, ma nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialità.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza 12 maggio 2010, n. 1464
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