Non sussiste alcuna assolutezza dell'impedimento a partecipare all'udienza per l'imputato che esibisce un certificato medico da cui risulta una generica indicazione di uno stato febbrile. Per questo il Giudice non è obbligato a disporre accertamenti "su di una tale prospettata difficoltà a presenziare all'udienza". Lo afferma la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione (n.20811/2010) chiarendo come proprio nel "rispetto del parametro della ragionevole durata del processo, non ogni difficoltà personale di presenziare al dibattimento ha titolo per dilatare i tempi della risposta giudiziaria, che non è fatto esclusivo del singoio interessato". Secondo gli Ermellini ciò che può costituire impedimento è "soltanto quella consistente e non momentanea difficoltà, che può anche essere psico-fisica, la quale sia peraltro idonea, in relazione alla specifica patologia e correlata questa allo stato generale di salute del paziente, a creare un insormontabile ostacolo alla sua presenza - utile ed efficace - nel processo, capace quindi di concretizzare, in termini non discutibili, l'assolutezza dell'impedimento. Nella fattispecie il certrificato medico esibito dall'imputato
attribuiva l'impedimento genericamente "ad una mera tracheite febbrile".

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