Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 405 del 2024 pubblicata l'11 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, ha affrontato una questione di rilevante interesse per la disciplina del giusto processo in ambito deontologico forense: la qualificazione del legittimo impedimento a comparire all'udienza disciplinare. In particolare, il CNF ha stabilito che una generica sindrome influenzale, priva di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'assoluto impedimento a presenziare, non giustifica il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.
Il contesto normativo
Il Collegio ha richiamato il disposto dell'art. 420-ter del codice di procedura penale, applicabile anche ai procedimenti disciplinari in forza del rinvio operato dall'art. 59, lett. n), della legge n. 247/2012. La norma prevede che il giudice disponga il rinvio dell'udienza nel caso in cui la parte o il difensore non possano comparire per assoluta impossibilità, purché tale impedimento sia specifico, documentato e non superabile.
Il caso: assenza dell'incolpato per "sindrome influenzale"
Nel caso esaminato, l'avvocato incolpato non si era presentato all'udienza disciplinare, facendo pervenire un certificato medico attestante genericamente una sindrome influenzale. Il difensore aveva quindi chiesto il rinvio per legittimo impedimento. Tuttavia, il CNF ha ritenuto che tale documentazione non fosse sufficiente a dimostrare un impedimento assoluto, trattandosi di una patologia che non esclude necessariamente la capacità di partecipare, anche da remoto, all'udienza.
I criteri per valutare il legittimo impedimento
Secondo la motivazione della sentenza, l'impedimento deve essere:
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documentato, con certificazione medica che attesti l'impossibilità assoluta a comparire;
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specifico, con indicazione della patologia e della sua incidenza concreta sulla partecipazione all'udienza;
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non generico, ossia non riconducibile a comuni indisposizioni o disturbi di lieve entità.
Il CNF ha chiarito che spetta all'incolpato fornire la prova del legittimo impedimento, e che il giudice disciplinare non ha alcun obbligo di integrare o verificare la documentazione carente.
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