Con la sentenza n. 19557, depositata il 24 maggio 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che il medico dipendente di una struttura privata (anche se solo parzialmente pubblica) svolge in ogni caso una funzione certificativa e nel caso un cui altera la cartella di un paziente risponde del reato di falsità in atto pubblico. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di Appello de L'aquila, che ha confermato la precedente pronuncia del Tribunale in composizione monocratica ha riconosciuto come responsabili due medici, del reato di falsità di materiale in atto pubblico, con l'aggravante di aver occultato la cartella medico per nascondere le lesioni colpose in danno di una paziente dopo un intervento chirurgico praticatole. In seguito al ricorso dei medici, la Corte di Cassazione, ha stabilito in generale che “in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile ogni qual volta che non si sia corrispondenza tra l'effettivo procedimento di formazione dell'atto e quello apparente, quand'anche l'intento dell'agente sia quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso – qui non ricorrente – in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali”. Inoltre la Corte ha precisato che, in riferimento alla ipotizzata mancanza dell'idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto (essendo i due medici dipendenti di una struttura privata e non pubblica), ha stabilito che “non può negarsi che svolga una funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata, convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della Cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è necessario soffermarsi). Essendo stato accertato che in punto di fatto che l'intervento chirurgico sulla (paziente), eseguito dalla clinica (privata) e convenzionata col con l'A.S.L., è stato posto a carico, in parte, del servizio sanitario nazionale, non può dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al (medico) legato alla casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d'opera e compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria”. Infine, per quanto riguarda poi la “qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualifica di concorrente qualificato, atteso l'accertato contributo di entrambi alla consumazione della falsità (a nulla rilevando che l'alterazione dell'atto sia stata materialmente eseguita da uno solo)”.
Con la sentenza n. 19557, depositata il 24 maggio 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che il medico dipendente di una struttura privata (anche se solo parzialmente pubblica) svolge in ogni caso una funzione certificativa
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