Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: mai lasciare soli i bambini in bagno. In caso di incidente maestra è responsabile

I maestri della scuola materna non devono mai lasciare soli i bambini quando debbono andare perchè sono responsbili in caso di incidente. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione che ha ricordato come la maestra e' responsabile per 'culpa in vigilando' gravando su di lei non solo "l'obbligo di istruire ed educare" gli alunni ma anche di "proteggerli". Con questa motivazione la terza sezione civile della Corte (sentenza 9906/2010) ha confermato una condanna al risarcimento inflitta al ministero della Pubblica istruzione per i danni subiti da una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola, era stata accompagnata dall'insegnante ma era stata lasciata sola perchè la maestra era dovuta tornare in classe dove erano rimasti altri 26 bambini. Secondo gli Ermellini, l'insegnante non può esimersi da responsabilità giacchè "avvalendosi eventualmente dell'ausilio e dell'intervento del personale non docente", avrebbe comunque dovuto interessarsi della bambina.

Altre informaizoni su questa sentenza

Il Ministero era stato condannato dalla Corte d'Appello di Lecce, nel luglio 2005, aveva dichiarato la responsabilita' della maestra Maria M., condannando il ministero a risarcire i genitori della minorenne. Inutile il ricorso in Cassazione dove il dicastero ha sostenuto che non era stata dimostrata la "colpa grave della maestra" e che, in ogni caso, andava esclusa la responsabilita' della pubblica amministrazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha evidenziato che "fra allievo e istituto scolastico, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumita' nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso". Quanto al ruolo del docente, la Cassazione, rileva che "tra insegnante e allievo si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo un danno alla persona". Alla luce di questi principi, piazza Cavour ha giudicato legittimo il riconoscimento della responsabilita' dell'insegnante visto che si era limitata ad accompagnare in bagno la piccola "ritornando immediatamente in classe dove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini". L'insegnante, invece, insiste la Suprema Corte, doveva peritarsi di non lasciare sola la bimba, "eventualmente avvalendosi dell'intervento del personale non docente".


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