Con la sentenza n. 9758 depositata il 23 aprile 2010 la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che non hanno diritto ad agevolazioni fiscali i comitati che amministrano gli ordini e i collegi professionali. In particolare la Corte ha stabilito che questi enti non hanno diritto alle esenzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 660 del 1973. Su ricorso proposto dal Comitato dei Consigli nazionali degli ordini e Collegi professionali (Comprofessionisti), contro il Ministero delle Finanze, la Corte ha precisato che questi enti "svolgono attività con scopi esclusivamente culturali". "Il comitato - ha spiegato la Corte - è una persona giuridica che, adempiendo al vincolo legislativo di amministrare il palazzo (…), non svolge sicuramente alcuna attività che possa configurarsi come specie di uno dei generi di attività che sono elencati nelle lettere a) e b) dell'art. 6 DPR 29 settembre 1973, n. 601, né svolge alcuna attività che possa qualificarsi come attività di interesse generale".

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