Niente sconti di pena per adulto che fa la "fuitina" con minorenne che però è consenziente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, condannando l'imputato del reato di atti sessuali con minorenne, non ha però accordato allo stesso, sulla base del presunto consenso della minorenne, nessuno sconto di pena. Secondo la Terza Sezione Penale, il consenso non si sarebbe potuto tenere in conto dato "l'incompleto sviluppo psichico" dei minori in genere. Gli Ermellini, su ricorso proposta dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano per la riforma della sentenza
di secondo grado (che aveva invece accordato all'uomo le attenuanti per aver dato la giovane il suo consenso in merito ai rapporti sessuali e alla "scappatella"), hanno stabilito che "l'art.609 quater c.p. punisce gli atti sessuali con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici al di fuori delle ipotesi previste dall'art.609 bis: quindi anche senza violenza, minaccia o abuso d'autorità: ed il consenso della persona offesa è del tutto irrilevante, in quanto non preso in considerazione dalla norma, che ha inteso tutelare di per sé l'integrità psico-fisica dell'infraquattordicenne". Inoltre, "occorre considerare che dato l'incompleto sviluppo psichico dei minori, specie in materia sessuale, l'approfondire dei rapporti di simpatica, di confidenza, di affetto, od addirittura di affidamento per avere dei rapporti sessuali, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità. Ben lungi dall'essere reputato un fatto di minore gravità, trattandosi di un subdolo approfitta mento della loro immaturità: e la stessa Corte territoriale aveva ritenuto ignobile il comportamento dell'imputato. Pertanto, per la concessione dell'ipotesi attenuata occorreva qualcosa in più del semplice consenso (…)".

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