Con ordinanza n. 2411/2010, la Cassazione si è pronunciata in materia di controversie di lavoro insorte, in parte, nei confronti di un soggetto dichiarato fallito e, in parte, anche nei confronti di altro soggetto in bonis. La S.C. ha risolto la questione stabilendo che le domande proposte dal lavoratore, dopo che sia intervenuto il fallimento del datore di lavoro e volte al riconoscimento del proprio credito e il relativo grado di prelazione, vanno proposte, insinuandosi nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma innanzi al tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento.
Con ordinanza n. 2411/2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di controversie di lavoro insorte, in parte, nei confronti di un soggetto dichiarato fallito
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