Con la sentenza n. 1862/2010, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere dichiarata improcedibile la domanda giudiziale non corredata dall'accordo nazionale di categoria a cui si riferisce. Pertanto, il generico riferimento agli articoli dell'accordo senza la produzione in giudizio del testo integrale determina l'improcedibilità della domanda giudiziale. I giudici di Piazza Cavour hanno motivato la sentenza citando l'art. 369 del c.p.p., che prescrive che a pena di improcedibilità è necessario depositare gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda e l'art. 1363 del cod. civ. secondo cui "le clausole del contratto
si interpretano le une per meno della altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto". Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di depositare i contratti collettivi su cui si fondava il ricorso, essendosi limitata a depositare solo il testo di alcuni articoli. La Corte di Cassazione ha precisato che "nel ricorso vertente sulla interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell'accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo al singola disposizione ma il testo complessivo".

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