Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione esaminando la questione relativa all'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel procedimento diciplinare ha osservato che dopo la riforma dell'art. 653 del codice di procedura penale tale efficacia deve considerarsi estesa anche alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.
Nella precedente formulazione della norma - osserva la Corte (Sezioni Unite sentenza n.2223/2010) l'efficacia di giudicato era limitata alle sentenze dibattimentali di assoluzione in cui risultava accertato che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso".
Ora non solo è stata eliminata la limitazione alle sentenze dibattimentali, ma è stato anche ampliato l'ambito di efficacia del giudicato che risulta esteso anche alle ipotesi dell'assoluzione "perché il fatto non costituisce illecito penale".
Ne consegue che se pende procedimento penale per gli stessi fatti che sono contestati all'avvocato nell'ambito di un procedimento disciplinare, è necessario sospendere tale ultimo procedimento a norma dell'art. 295 cpc giacché dalla definizione del giudizio penale può dipendere quella del procedimento disciplinare.
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