I beni che sono oggetto del fondo patrimoniale, ossia di quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia, non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilisce la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 1112/2010)
Secondo i giudici di Piazza Cavour, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere la "confondibilità" di beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (come accade nel caso di fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito.
Inizialmente i giudici del tribunale avevano ritenuto che fosse possibile acquisire al fallimento i beni del fondo patrimoniale sia pur limitatamente alla quota di pertinenza del coniuge fallito.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





