Il fallimento del minore non è interpretato dalla dottrina in maniera rigorosa, stante la particolare posizione in cui si trova l'imprenditore

Cos'è il fallimento del minore

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Il fallimento del minore è il fallimento che interessa un imprenditore che non ha ancora compiuto i 18 anni di età.

Si tratta di una situazione del tutto peculiare, in quanto è raro che un'impresa faccia capo a un minore. Laddove ciò avvenga, in ogni caso, a esercitare effettivamente l'attività non è il formale imprenditore, ma i genitori esercenti la potestà su di lui o il suo tutore.

Gli effetti del fallimento

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Il fallimento del minorenne non è interpretato dalla dottrina in maniera rigorosa, in ragione della severità degli effetti che tale procedura esecutiva concorsuale comporta, che, salvo che non intervenga la riabilitazione civile, perdurano per tutta la durata della vita del fallito.

In particolare, al fallimento conseguono effetti di natura patrimoniale ed effetti di natura personale.

Effetti patrimoniali del fallimento

Gli effetti patrimoniali sul fallito possono essere ricondotti, sostanzialmente, al cd. spossessamento, in forza del quale il fallito viene privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, che passano al curatore.

Lo spossessamento, tuttavia, non riguarda:

  • i beni di natura strettamente personale;
  • le cose dichiarate impignorabili dall'articolo 514 del codice di procedura civile;
  • gli stipendi;
  • le pensioni;
  • gli assegni alimentari;
  • ciò che il fallito guadagna durante il fallimento con lo svolgimento di un'attività lavorativa, nei limiti di quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Effetti personali del fallimento

Dal punto di vista personale, il fallimento limita molti dei diritti civili del fallito, producendo, nel dettaglio, le seguenti conseguenze:

  • divieto di allontanamento dalla residenza se non previo permesso del giudice delegato;
  • consegna della propria corrispondenza al curatore;
  • iscrizione nel pubblico registro dei falliti;
  • perdita dell'elettorato attivo e passivo;
  • interdizione dai pubblici uffici;
  • impossibilità di esercitare l'ufficio di tutore;
  • impossibilità di essere amministratore di società.

Conseguenze del fallimento sul minore

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Sulla base di un'interpretazione rigorosa della normativa, in capo al minore fallito dovrebbero ricadere tutte le conseguenze del fallimento. In realtà, però, la dottrina interpreta la legge in maniera più "morbida", ritenendo che il minore subisca esclusivamente gli effetti patrimoniali del fallimento.

Per quanto riguarda le conseguenze di natura personale, invece, le stesse sono riversate su colui che esercita effettivamente l'impresa e quindi, a seconda dei casi, sul genitore o sul tutore.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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