Addio risarcimento per i danni subiti dal lavoratore in caso di infortunio, se lo stesso è dipeso da un suo comportamento avventato e imprevedibile, nell'avvicinarsi a macchinari pericolosi. Così ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25 del 5 gennaio 2010, respingendo il ricorso di un dipendente che si era avvicinato imprudentemente a un collega che manovrava una macchina perforatrice, riportando lesioni personali. In particolare, la Cassazione ha escluso la responsabilità dell'azienda, del manovratore della macchina e dell'assicurazione, motivando in tal senso: "con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la sua causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25 del 5 gennaio 2010
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