In caso di riduzione del personale l'azienda deve trattare in buona fede con le organizzazioni sindacali. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22824/2009 nei casi di messa in mobilità o licenziamento. La legge n. 223 del 1991, per i giudici della S.C., nel prevedere agli articoli 4 e 5 la puntuale e completa procedimentalizzazione del provvedimento di messa in mobilità-licenziamento collettivo, ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, riguardante il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri d'informazione e consultazione. Per cui, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede di contenzioso non riguardano più gli specifici motivi della riduzione di personale bensì la correttezza procedurale dell'operazione.
È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22824/2009 nei casi di messa in mobilità o licenziamento
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