La fede religiosa è una scelta libera e non può essere imposta in famiglia. Parola di Cassazione. La Corte (sentenza n.64/2010 della Sesta sezione penale), occupandosi del caso di un testimone di Geova che voleva imporre a tutti i costi alla moglie il suo credo religioso, ha infatti sottolineato che "l'imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose" costituisce una "condotta consapevolmente antigiuridica" ed è un comportamento illecito perseguibile a norma dell'art. 572 del codice penale che punisce i maltrattamenti in famiglia
con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La vicenda aveva avuto un epilogo tragico essendo culminata nell'omicidio della donna ma l'uomo è stato processato anche per maltrattamenti in famiglia. Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha tentato di difendersi dall'accusa di maltrattamento sostenendo che la visione dei rapporti familiari interna alla sua confessione religiosa "e' caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo" e che nessuno aveva mai denunciato imposizioni "trattandosi di contesto di normalita' alla luce dell'adesione a quella visione di vita". I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso rimarcando che "l'imposizione continuativa alla moglie di condotte non condivise rendeva l'adesione al credo religioso mero motivo del comportamento illecito, irrilevante ad escludere la penale responsabilita'".

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