Il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo, attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa. E' quanto stabilisce la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 22648/2009).
E' quanto stabilisce la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 22648/2009)
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