Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: le fasi per la determinazione dell'assegno divorzile

Tornando a pronunciarsi in materia di assegno divorzile la prima sezione civile della Corte di Cassazione spiega i criteri che si debbono seguire per la sua determinazione richiamando anche diverse precedenti pronunce. Gli ermellini (sentenza n.23906/2009) spiegano innanzitutto che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi: la prima è quella in cui il Giudice deve verificare l'esistenza del diritto in astratto "in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio". La seconda è quella in cui il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5 l. n. 898/70, "che agiscono - spiega la Corte - come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione". Nella sentenza la Corte richiama come precedenti le proprie sentenze n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003 oltre che un orientamento espresso dalle sezioni unite (n. 11492/1990), secondo cui "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso". Il tenore di vita - scrive la Corte - si può anche desumere induttivamente "dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio [...]costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo"

Altre informazioni su questa sentenza

Il giudice - spiega la Corte - può anche dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, a uno solo dei criteri stabiliti dall'art. 5, potendo così giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti. "Quanto, poi, all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente". "Pertanto si deve trattare d'impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza (Cassazione n. 7117/2006), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (n. 13169/2004). I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.


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