La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 22769/2009) ha stabilito che è non è legittimo l'accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all'amministrazione dell'azienda presso cui lavora, che dichiarano come gli ammanchi siano i compensi fuori busta dei dipendenti. La Corte ha evidenziato che "a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché tali potersi sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte (…)".
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che "alla stregua di tale principio è corretta la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che l'appello andava rigettato in assenza di qualsiasi prova, attese le doglianze generiche in ordine al negato rilievo probatorio della documentazione extra contabile, mai messa peraltro a disposizione della commissione di primo e secondo grado, di talché gli elementi probatori, ancorché presuntivi, ‘veniva a mancare di quel carattere di gravità, univocità e rilevanza che debbono contraddistinguerli per addivenire a livello di prova".

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