Con la sentenza n. 21878 la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito non può censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né tantomeno può sindacare il metodo di rilevamento della pubblica amministrazione in merito delle infrazioni. La decisione degli Ermellini arriva in seguito all'impugnazione di una decisione del Giudice di Pace, il quale aveva a sua volta annullato un verbale di infrazione in quanto gli agenti avrebbero potuto fermare immediatamente il trasgressore che viaggiava ad una velocità che superava i limiti consentiti, contestando la violazione al codice della strada. Gli Ermellini hanno quindi affermato che la decisione del Giudice di Pace costituisce un'interferenza nella discrezionalità amministrativa, avendo il giudice di Pace, annullando il provvedimento, sindacato le modalità di contestazione della violazione. “Costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione - affermano i giudici di Piazza Cavour - ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da quest'ultima per contestare la violazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass 2206/07; 24355/06; 20114/06)”.
Con la sentenza n. 21878/2010 la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito non può censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza
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