Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: giro di vite contro le costruzioni in zone franose. Scatta il sequestro se c'è pericolo per pubblica incolumita'

Dopo i recenti fatti di cronaca su quanto accaduto a Messina, la Corte di Cassazione è intervenuta con un giro di vite contro le costruzioni in zone a rischio frana. Secondo la Corte scatta il sequestro preventivo degli immobili costruiti a ridosso di zone con rischio frana o che comunque siano stati realizzati senza tenere conto delle fognature e di un adeguato sistema drenante che possa facilitare il deflusso delle acque. La decisione è della prima sezione penale (sentenza n. 40034/2009) che ha confermato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip in relazione a un campo di calcetto e adl alcuni fabbricati a rischio di rovina e sui quali i proprietari non avevano provvedito ad intervenire. In sostanza, spiega la Corte, se sussiste un imminente pericolo per la pubblica incolumità per il possibile allargamento del fenomeno franoso deve scattare una misura preventiva.

Altre informazioni su questa sentenza

Il sequestro "era stato disposto in quanto era in atto un evento franoso a valle degli edifici, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati, inserito per eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, nonche' dovuto alla mancanza di fognature e di un sistema drenante idoneo a facilitare il deflusso delle acque". Accertato l'imminente pericolo per la pubblica incolumita' il Tribunale della liberta' aveva disposto il sequestro preventivo degli edifici a rischio crollo. Contro il decreto di sequestro hanno presentato ricorso in Cassazione i proprietari delle abitazioni, sostenendo che non potevano essere indagati per il reato punito dall'art. 677 c.p. in quanto erano da considerarsi ''persone offese del reato''. La Suprema Corte ha bocciato i loro ricorsi e ha evidenziato che ''il Tribunale ha correttamente individuato il fumus'' del reato ''nella circostanza che i beni immobili sequestrati sono la causa dell'evento franoso, per le modalita' con le quali sono stati costruiti e per la mancanza di fognature e di sistemi di filtraggio dell'acqua, e nel fatto che l'omessa esecuzione dei lavori, necessari per consentire il drenaggio del terreno, determina il concreto pericolo dell'estendersi del fenomeno franoso e della rovina degli edifici con conseguente pericolo per le persone circolanti in prossimita' delle case''. Inoltre, annotano ancora i supremi giudici, ''la prossimita' del fronte franoso alle case (dai 3 ai 10 metri) rende imminente il pericolo''. Insomma, ''la libera disponibilita' del bene -insiste la Suprema Corte- consentirebbe la libera utilizzazione delle aree di proprieta' e il pericolo concreto che ulteriori smottamenti o la rovina degli edifici possa coinvolgere persone''. Dunque lo strumento del sequestro, dice la Cassazione, ''e' idoneo ad impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze in quanto l'unico tipo di utilizzo del bene consentito e' quello volto all'eliminazione della causa dello smottamento''. La Procura della Cassazione aveva invece espresso parere contrario al sequestro degli edifici chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto emesso dal gip.


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