I Consiglieri comunali, secondo quanto chiarisce una sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, svolgono attività di controllo e per questo hanno la possibilità di rivelare ai media documenti e comunicazioni di natura riservata.
Nella sentenza (n.39706/2009) la Corte sottolinea che non si può precludere questa possibilità ai Consiglieri comunali perchè altrimenti si finirebbe con il 'bloccare ogni
azione di opposizione politica all'operato degli organi di governo'.
E' stata dunque confermata l'assoluzione di un consigliere Comunale dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio. L'uomo era finito sotto processo perchè aveva rivelato a un giornalista notizie riservate relative alla gestione di una casa di riposo a struttura convenzionata. Ne era seguita una pubblicazione sulla stampa e subito dopo un procedimento contro il Consigliere Comunale per il reato di rivelazioni di segreti d'ufficio di cui all'art. 326
c.p.
Già il gip lo aveva assolto escludendo che i documenti rivestissero la qualifica di 'atti segreti'. Ed ora la Corte ha confermato l'assoluzione.
Altre informazioni su questa sentenza
Contro l'assoluzione aveva fatto ricorso in Cassazione la Procura appellandosi all'art. 24 della legge del 1990
che, a detta della Procura, aveva sottratto altri atti al diritto di accesso.
Piazza Cavour ha respinto il ricorso ed ha
evidenziato che legittimamente il gip ha assolto l'operato del
consigliere comunale in quanto ''nell'ottenere la disponibilita' di
quegli atti in ragione del diritto di accesso riconosciutogli per tale
qualifica dall'art. 54 che regola il funzionamento del Consiglio
comunale'', il consigliere non ha fatto altro che fruire ''del suo
diritto di accesso a tutte le notizie e alle informazioni utili
all'espletamento del suo mandato''.
Nella sentenza gli Ermellini sottolineano che la legge 241 del
1990 ha ''rivoluzionato la disciplina degli atti e dell'accesso agli
stessi, stabilendo in definitiva il principio che tutto cio' che non
e' segreto e' accessibile''. In questo modo, spiegano ancora gli
'ermellini', ''il legislatore ha inteso porre soltanto un freno
all'ipotetico proliferare di richieste, che potenzialmente potrebbero
paralizzare la pubblica amministrazione, esigendo il requisito
dell'interesse, quale elemento regolatore del generico principio della
completa accessibilita' agli atti, restando quest'ultima comprimibile
solo attraverso l'imposizione del segreto nei casi previsti dalla
legge''.
Nel caso in questione, annotano infine i supremi giudici
''non risulta che il sindaco avesse imposto alcun vincolo sugli atti e
sulla vicenda" della casa di riposo.