Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 3/9 marzo 2003) ha stabilito che l'assessore comunale non può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato se non è indispensabile per una precisa finalità di interesse pubblico. Infatti, l'iscrizione a una determinata sigla sindacale, costituisce un dato di natura sensibile, sottoposto a particolare tutela.
L'Autorità precisa che “la disciplina sull'ordinamento degli enti locali, mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio, non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali”.
In un unico caso l'acquisizione dei dati, anche di natura sensibile, relativi al personale dipendente, non comporta violazione delle norme sulla privacy, ovvero nell'ipotesi in cui tale richiesta sia effettivamente indispensabile all'assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull'andamento dell'ufficio del personale e ciò sulla base della distinzione prevista dal Diritto degli Enti locali, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (organi di governo dell'ente) e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa (dirigenti).
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