La Corte di Cassazione con sentenza 17462/2009 ha stabilito che nei casi in cui sussiste una situazione di compossesso su un bene, la parte che intende chiederne l'usucapione deve dimostrare non solo di avere avuto un godimento esclusivo di detto bene ma anche che tale godimento sia stato esercitato attraverso una attività "apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui" e che pertanto il suo godimento del bene non sia la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore.
Non sufficiente in ogni caso per usucapire il solo fatto di aver compiuto atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





